Vi riporto cosa prescrive l’art. 16 del D.Lgs 507/93 riguardo la possibile riduzione dell’imposta pubblicità.

Riduzioni dell’imposta

1. La tariffa dell’imposta e’ ridotta alla meta’:

a) per la pubblicità’ effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità’ relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità’ relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Vi allego il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

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