[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vi riporto di seguito la Risoluzione Min. Fin. n 48 E IV 7 609 del 1 Aprile 1996 dove indica che l’imposta sulla pubblicità’ non si applica ai segnali turistici e di territorio e a quelli che indicano servizi utili che abbiano le caratteristiche stabilite dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
Sintesi:
L’imposta sulla pubblicità’ non si applica ai segnali turistici e di territorio e a quelli che indicano servizi utili che abbiano le caratteristiche stabilite dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Ai fini dell’applicazione del particolare trattamento fiscale e’ ininfluente che l’installazione degli stessi sia richiesta dall’interessato o scaturisca dall’iniziativa dell’ente proprietario della strada.
Testo:
Con la nota sopra distinta si chiedono ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina tributaria applicabile ai segnali turistici e di territorio ed in particolare, se l’interpretazione delle norme offerta da questa Direzione Centrale con Risoluzione n. 262/E del 2 novembre 1995 possa ritenersi valida anche quando l’installazione dei segnali in questione sia richiesta direttamente dagli interessati. In proposito e’ necessario precisare che sia nel D.lgs. 30aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e sia nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 non vi e’ alcuna esplicita disposizione che possa essere utile ai fini della soluzione del quesito prospettato. Qualche spunto interpretativo e’ offerto dall’art. 134, comma 3, del citato D.P.R. n.495/92 dove e’ prescritto che l’onere per la fornitura, l’installazione e la manutenzione dei segnali turistici e di territorio di cui all’art. 39 del menzionato D.lgs. 285/92 e’ a carico del soggetto interessato all’installazione e che, qualora questi sia un soggetto diverso dall’ente proprietario della strada, dovrà’ ottenere la preventiva autorizzazione di quest’ultimo, che fisserà’ i criteri tecnici per l’installazione. I successivi commi 5 e 9 dello stesso art. 134 stabiliscono poi espressamente che i segnali industriali e quelli di indicazione alberghiera possono essere installati, a giudizio dell’ente proprietario della strada, quando sia utile segnalare l’avvio all’industria o ai vari alberghi. Dal tenore delle citate disposizioni risulta che e’ del tutto ininfluente che la valutazione in ordine all’opportunità’ dell’installazione dei segnali in questione scaturisca da un’esplicita richiesta dell’interessato o al contrario da una autonoma iniziativa da parte dell’ente proprietario della strada, in quanto ciò’ che rileva e’ che quest’ultimo appuri l’utilità’ della segnalazione riscontrando altresì se l’impianto del sistema segnaletico informativo di avvio alle destinazioni turistiche, industriali, alberghiere, territoriali e di pubblico interesse, abbia le caratteristiche prescritte dal citato regolamento e lo sottoponga poi a continue verifiche sulla rispondenza alle esigenze del traffico e alle necessita’ degli utenti, oltre che sullo stato di conservazione. Va pertanto ribadita la inapplicabilità’ dell’ imposta comunale sulla pubblicità’ ai segnali in esame poiché’, come argomentato nella citata R.M. n. 262/E, non e’ direttamente rinvenibile nel messaggio diffuso con le modalità’ innanzi evidenziate, il presupposto impositivo del tributo indicato dall’art. 5 del D.lgs. n. 507, essendo al contrario detti mezzi, per la loro funzione essenzialmente segnaletica, sostanzialmente rivolti a garantire una più’ agevole circolazione. Ad analoga soluzione si perviene, per le medesime considerazioni, anche per un’altra tipologia di segnali di indicazione e cioè’ i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili illustrati dall’art. 136 del citato D.P.R. n. 495/92 tra i quali sono compresi, oltre a quello di campeggio, il segnale di telefono, rifornimento di carburante, ostello per la gioventù’, Motel, Bar, Ristorante, taxi, fermate autobus ecc., ma sempre che le caratteristiche, le modalità’ ed il luogo di installazione degli stessi siano perfettamente conformi alle disposizioni dell’art. 39 nuovo codice della strada e delle norme di carattere generale che il Regolamento di attuazione ha dettato agli art. 124 e 125 per i segnali di indicazione, nonché’ di quelle contenute nel citato art. 136[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
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